Tv e diritti umani: l’Italia come l’Armenia?
Ottavio Grandinetti
Come mai una democrazia occidentale “stabilizzata”, come dovrebbe essere quella italiana, viene ad arretrare, nel settore dei media, addirittura sulle posizioni dell’Armenia?
Il 17 giugno scorso, la Corte di Strasburgo, che giudica sul rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, ha condannato l’Armenia per violazione dell’art.10 della stessa Convenzione (articolo che tutela la libertà di espressione), in quanto l’immotivato diniego di rilasciare una concessione televisiva costituisce un’illegittima “interferenza” dello Stato sulla libertà dell’emittente di diffondere informazioni e idee.
Il caso ha riguardato il cittadino armeno Mesrop Movsesyan, titolare dell’emittente televisiva A1+, che, dopo essersi rifiutato di trasmettere propaganda elettorale filo-governativa durante le elezioni presidenziali armene del 1995, ha subito la sospensione della concessione. A questo punto, Mesrop Movsesyan ha creato una società, la Meltex ltd, per rilanciare l’emittente A1+. Sennonché, dopo aver ottenuto una nuova concessione, la Meltex se l’è vista sottrarre a seguito di successive modifiche legislative che hanno comportato, in sostanza, la revoca della precedente concessione e l’attribuzione delle frequenze ad un altro operatore. In seguito, la Meltex ha partecipato a ben sette nuove gare per la concessione di frequenze ottenendo, però, altrettanti dinieghi da parte dell’autorità armena competente, senza che questa peraltro spiegasse le motivazioni che l’avevano sempre indotta ad attribuire alla Meltex un punteggio insufficiente per vincere la gara.
Dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’Uomo, il governo armeno si è difeso sostenendo – così come già avevano fatto i tribunali armeni dinanzi ai quali la Meltex aveva impugnato i dinieghi – che tali provvedimenti negativi erano stati adottati nel pieno rispetto della legge armena, la quale si limita a richiedere l’attribuzione di un punteggio ad ogni concorrente, senza però imporre l’onere di fornire precise motivazioni al riguardo.
La Corte di Strasburgo ha però ritenuto che viola l’art. 10 della Convenzione sui diritti umani una legislazione nazionale che non imponga alle autorità competenti l’obbligo di fornire una dettagliata motivazione sul perché una concessione radiotelevisiva venga negata ad un operatore. Al riguardo, la Corte ha richiamato in particolare una Risoluzione adottata il 20 dicembre del 2000 dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in cui, tra l’altro, si raccomanda agli Stati membri che le disposizioni che regolano le procedure per il rilascio delle concessioni radiotelevisive siano chiare e precise e siano applicate in modo pubblico, trasparente ed imparziale.
Com’è stato notato (v. Gabriella Mira Marq: www.osservatoriosullalegalita.org/08/acom/06giu2/1922gabcoeinfo.htm), questo caso e la relativa conclusione giudiziale richiamano alla mente il caso italiano di Centro Europa 7, in relazione al quale, nel gennaio scorso, la Corte di giustizia delle Comunità europee del Lussemburgo ha, in pratica, affermato che la legislazione italiana viola il diritto comunitario là dove consente che un operatore titolare di concessione (appunto, Europa 7) si trovi nell’impossibilità di trasmettere, in quanto le frequenze non vengono assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
Si potrebbe a lungo discutere se il caso armeno sia più o meno grave di quello italiano, nonché sulle differenze ovvero sulle somiglianze fra i due casi: ad esempio, ad Europa 7 – diversamente dal caso armeno – la concessione è stata rilasciata sulla base di una decisione debitamente motivata (… ma questa – a ben vedere – potrebbe essere un’aggravante per l’Italia, dato che non è poi seguita l’assegnazione delle frequenze!); inoltre, nel caso armeno il motivo della discriminazione appare di carattere smaccatamente politico (… ma quanto pesa il conflitto di interessi dell’on. Silvio Berlusconi sulla mancata soluzione del caso Europa 7 ?); e così via.
Tuttavia, ciò che conta sottolineare è soprattutto che una democrazia occidentale “stabilizzata”, come dovrebbe essere quella italiana, venga ad arretrare, nel settore dei media, addirittura sulle posizioni dell’Armenia, se è vero che l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, nel 2004, ha adottato Risoluzioni di richiamo al rispetto della libertà di espressione sia contro l’Armenia che, appunto, contro l’Italia.
A quest’ultimo proposito, è bene ricordare che la procedura di monitoraggio, richiesta da alcuni membri dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a carico dell’Italia, per la violazione dei diritti umani nel campo dei media, è stata scongiurata, nel 2007, soprattutto perché le elezioni del 2006 avevano sottratto la maggioranza alla coalizione guidata dall’on. Berlusconi ed a causa della presentazione, da parte del nuovo governo, di disegni di legge volti a sostituire od emendare le leggi Gasparri e Frattini.
Tuttavia, ora che la situazione è tornata ad essere quella del 2005 e che la Corte di Strasburgo si è esplicitamente pronunziata sulla violazione dell’art. 10 della Convenzione sui diritti umani in caso di ingiustificato rifiuto di uno Stato di consentire ad un privato l’attività di emittente televisiva, sembra proprio che una nuova valutazione si imponga.
Ottavio Grandinetti
Docente di diritto dell’informazione – Università di Udine
Fonte: Articolo21
23 giugno 2008




